XVe législature
Loi régionale du 3 juillet 2018, n° 22
Règlement sur la politique linguistique régionale
Sardegna | Sardaigne Loi régionale du
3 juillet 2018, n° 22 |
Consiglio
regionale della sardegna Legge regionale 3 Luglio 2018, n. 22 Disciplina della politica linguistica regionale |
Conseil régional de la
Sardaigne
XVe législature Loi régionale du 3 juillet 2018, n° 22 Règlement sur la politique linguistique régionale |
La Loi régionale du 3 juillet 2018, n° 22, sur la politique linguistique régionale a été rendue possible par l'adoption du Décret législatif du 13 janvier 2016, n° 16, sur le transfert de fonctions en matière de protection linguistique et de la culture des minorités linguistiques historiques dans la région. Ce décret, approuvé par le Parlement de Rome, autorise désormais la Sardaigne à adopter des lois en matière de langue. Cette loi régionale de 2018 réglemente non seulement la langue sarde, mais également ses variantes (le logoudorien et le campidanien), ainsi que les langues des minorités historiques comme le catalan d'Alghero, le gallurien, le sassarien et le tabarquin.
Le Conseil régional a adopté cette loi par 25 voix POUR et 20 voix CONTRE, sur un total de 60 conseillers. L'objectif de la loi serait de garantir un certain statut — qui n'est pas celui d'une langue co-officielle — aux langues historiques de l'île, en plus du sarde, afin de faciliter la transmission des compétences linguistiques entre les différentes générations. Le statut de ces langues, c'est qu'elles «font partie du patrimoine immatériel de la Région qui adopte toutes les mesures utiles pour leur protection, leur valorisation, leur promotion et leur diffusion». En termes concrets, ce statut relève davantage à une sauvegarde d'une culture populaire destinée à garder vivante la mémoire des traditions locales.
Néanmoins, cette loi veut ouvrir la voie à une administration publique bilingue, comme cela s'est produit dans d'autres communautés linguistiques mieux protégées, par exemple la province de Bolzano (allemand) dans le Trentin-Haut-Adige et la Vallée d'Aoste (français).
La loi du 3 juillet 2018, n° 22, met également en œuvre la réforme Moratti — du nom de la ministre italienne de l'Éducation, Letizia Moratti, sous les gouvernements Berlusconi II et III (2001-2006). Au-delà d’un noyau fondamental qui doit être le même pour toute l’Italie, les Régions ont désormais un «quota» d'heures réservé pour introduire dans l’emploi du temps des matières dite «d'intérêt local». L'une de ces matières pourrait être l'implantation des «dialectes» et des langues régionales dans l'enseignement en tant que «traditions orales». En Sardaigne, le gouvernement régional pourrait ainsi permettre d'enseigner l'histoire de la langue sarde dans les écoles, voire la langue elle-même.La loi autorise l'administration locale à accorder des subventions aux médias, aux publications, aux outils informatiques et aux sites Web liés à l’utilisation réelle de la langue sarde. En pratique, cela pourrait favoriser la naissance d'une télévision et d'une radio complètement en sarde.
L'organisme central créé par la loi est la "Consulta de su sardu", une sorte d'Office de la langue sarde, qui a la tâche de proposer une norme linguistique et une norme orthographique pour l'ensemble des variantes du sarde. La proposition prend en compte les macro-variétés historiques et littéraires, ainsi que les discussions généralisées dans les communautés locales. La Consulta, composée de 30 membres, a également des fonctions consultatives envers la Région.Le Conseil régional alloue 500 000 euros au moment de la mise en vigueur de la loi (2018), puis 3,2 millions d'euros pour 2019 et 3,3 millions d'euros pour 2020.
Enfin, l'article 30,1 de la présente Loi régionale du 3 juillet 2018, n° 22, abroge les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26 et 27 de la Loi régionale du 15 octobre 1997, n° 26, sur la promotion et la valorisation de la culture et de la langue de la Sardaigne.
Remarque: plusieurs articles de la Loi régionale du 3 juillet 2018, n° 22, sur la politique linguistique régionale n'ont pas été traduits; ils sont suivis des crochets [...].
Chapitre I:
Dispositions et
principes généraux Chapitre II: Application des articles 9 et 15 de la loi n° 482 de 1999 Chapitre III: Interventions dans le domaine de l'éducation Chapitre IV: Interventions dans le domaine de l'information, de l'édition et des nouvelles technologies Chapitre V: Collaboration avec l'université et les organismes privés Chapitre VI: Dispositions finales |
Capo I Articolo 1 Principi 1) La Regione assume l'identità linguistica del popolo sardo come bene primario e individua nella sua affermazione il presupposto di ogni progresso personale e sociale. 2) La Regione impronta la propria politica linguistica ai principi di trasparenza, etica pubblica, partecipazione democratica, programmazione degli interventi, razionalizzazione, efficacia e efficienza. Articolo 2 Oggetto, finalità e ambito di applicazione 1) La lingua sarda, il catalano di Alghero e il gallurese, sassarese e tabarchino, costituiscono parte del patrimonio immateriale della Regione, che adotta ogni misura utile alla loro tutela, valorizzazione, promozione e diffusione. 2) La presente legge disciplina le competenze della Regione in materia di politica linguistica. In particolare, essa contiene:
3) Gli interventi di cui al comma 2 hanno le seguenti finalità:
4) La presente legge è approvata:
5) L'ambito di applicazione delle misure previste dalla presente legge a favore delle lingue delle minoranze storiche è individuato attraverso la delimitazione territoriale operata secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge n. 482 del 1999. Articolo 3 Compiti della Regione 1) La Regione adotta una propria politica linguistica in coerenza con le finalità previste dalla presente legge. In particolare:
2) La Regione, in relazione al trasferimento dallo Stato delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche, disciplina, ai sensi del decreto legislativo n. 16 del 2016, l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 e quelle di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche in materia di insegnamento delle lingue delle minoranze storiche. Articolo 4 Compiti delle autonomie locali 1) Le autonomie locali concorrono al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge e all'attuazione, secondo le modalità previste dal capo II, degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999. 2) Le autonomie locali possono attivare collaborazioni con altre pubbliche amministrazioni presenti nel proprio territorio e con gli organismi privati di cui all'articolo 25 e con istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, al fine di diffondere l'utilizzo della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino in ambito pubblico e privato. 3) Le autonomie locali adeguano i propri statuti e regolamenti ai principi contenuti nella legge n. 482 del 1999 e alla presente legge. Articolo 5 Programmazione regionale degli interventi 1) La Giunta regionale, nell'ambito delle strategie e degli obiettivi generali delineati dal Programma regionale di sviluppo (PRS), approva, per la durata della legislatura, il piano di politica linguistica regionale che contiene le misure di tutela, valorizzazione, promozione e diffusione della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino e delle produzioni ed espressioni veicolate attraverso di esse. 2) Il piano definisce le priorità, gli obiettivi generali, i risultati attesi e gli elementi necessari per la valutazione della politica linguistica regionale; esso è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'adozione del PRS. 3) In attuazione del piano di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della manovra di bilancio regionale, la Giunta regionale approva un programma annuale di spesa che individua gli interventi e ripartisce le risorse. 4) Al fine di conseguire una maggiore coerenza programmatica, tutti gli interventi per i quali la presente legge prevede finanziamenti a carico del bilancio regionale sono ricompresi nel programma annuale di cui al comma 3. 5) Gli atti di programmazione di cui al presente articolo sono approvati secondo le modalità previste dall'articolo 27; essi tengono conto della consistenza numerica e della situazione sociolinguistica della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino. A tal fine, la Regione, promuove, con cadenza biennale, apposita indagine sociolinguistica. Articolo 6 Partecipazione pubblica 1) La Regione promuove il confronto e la partecipazione quali metodi per la definizione della politica linguistica regionale. 2) A tal fine organizza ogni anno una conferenza aperta (Cunferentzia aberta) sulla lingua sarda, il catalano di Alghero e il sassarese, gallurese e tabarchino, quale strumento di impulso, iniziativa e partecipazione alla definizione delle linee di indirizzo e alla valutazione dei risultati conseguiti. 3) La conferenza è presieduta dall'Assessore competente per materia, o da un suo delegato, ed è aperta alla partecipazione di tutti i soggetti interessati. 4) Degli atti della conferenza è assicurata la pubblicazione e la diffusione; essi sono trasmessi, per conoscenza, anche al Consiglio regionale. 5) La Giunta regionale può deliberare di sottoporre a consultazione pubblica le proposte di atti normativi e amministrativi in materia di tutela, valorizzazione, promozione e diffusione della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino. La partecipazione dei soggetti interessati alla formulazione di osservazioni è assicurata per via telematica. 6) La Regione può, inoltre, prevedere l'utilizzo di strumenti demoscopici per acquisire l'opinione dei cittadini in merito a proposte o argomenti di particolare rilievo in materia di politica linguistica. Articolo 7 Relazioni con altre minoranze linguistiche 1) La Regione promuove e partecipa a un sistema stabile di relazioni, in ambito nazionale e internazionale, con altre comunità nelle quali sono presenti minoranze linguistiche. 2) A tal fine provvede alla conclusione di accordi, anche di carattere transnazionale, per la collaborazione e il conseguimento di obiettivi comuni, lo scambio e la condivisione delle conoscenze ed esperienze maturate nell'attuazione delle politiche a favore della tutela delle comunità linguistiche. Articolo 8 Consulta de su sardu 1) Al fine di assicurare la più ampia partecipazione della comunità regionale, è istituita la "Consulta de su sardu", di seguito denominata Consulta, per la definizione della grafia della lingua sarda. 2) [...] 3) [...] 4) La Consulta elabora una proposta di standard linguistico e di norma ortografica della lingua sarda e ne cura l'aggiornamento. La proposta tiene conto delle macrovarietà storiche e letterarie campidanese e logudorese, delle parlate diffuse nelle singole comunità locali, delle norme di riferimento adottate dalla Regione a carattere sperimentale per la lingua scritta in uscita dell'Amministrazione regionale e degli esiti della sua sperimentazione, ne propone gli ambiti e la tempistica di applicazione e gli elementi di verifica della sua efficacia. 5) La Consulta svolge una funzione consultiva nei confronti della Regione per l'applicazione delle norme linguistiche e ortografiche e per la definizione della politica linguistica regionale, esprimendo il proprio parere sugli atti di cui all'articolo 5, commi 1 e 3. Il parere è espresso entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali se ne prescinde. 6) Per il catalano di Alghero si fa riferimento allo standard già in uso nel Comune di Alghero. 7) La Giunta regionale approva la proposta di cui ai commi 4 e 6, secondo le modalità previste nell'articolo 27, entro sei mesi dalla nomina della Consulta. 8) Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale, alla proposta di cui al comma 4 è assicurata la massima diffusione ed essa è sottoposta alla consultazione pubblica di cui all'articolo 6, comma 5. 9) La Regione può promuovere, inoltre, d'intesa con gli enti locali interessati, la standardizzazione del sassarese, del tabarchino e del gallurese con le sue varietà castellanese e isulanu dell'Arcipelago di La Maddalena. Articolo 9 Certificazione linguistica 1) La conoscenza della lingua è attestata attraverso la certificazione linguistica rilasciata da soggetti pubblici e privati abilitati. 2) A tal fine, presso la Presidenza della Regione, è istituito un apposito elenco dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni. 3) La Regione definisce, in accordo con le università degli studi della Sardegna e con qualificati istituti di cultura e lingua catalana, l'applicazione alla lingua sarda e al catalano di Alghero dei criteri di certificazione del Quadro comune europeo di riferimento (QCER) per la conoscenza delle lingue. 4) [...] 5) [...] 6) L'attestazione della conoscenza del sassarese, gallurese e tabarchino avviene secondo le modalità previste dal comma 5. |
Chapitre I Article 1er Principes 2) La Région fonde sa politique linguistique sur les principes de transparence, l'éthique publique, la participation démocratique, la planification, la rationalisation, l'efficacité et l'efficience. Article 2 Objet, but et champ d'application
3) Les interventions visées au paragraphe 2 ont les objectifs suivants:
4) La présente loi est approuvée:
5) Le champ d'application des mesures prévues par la présente loi en faveur des langues des minorités historiques est défini au moyen d'une délimitation territoriale selon les procédures établies par l'article 3 de la loi n° 482 de 1999. Article 3 Tâches de la région
2) La Région, en ce qui concerne le transfert des fonctions de
protection linguistique et de la culture des minorités linguistiques
historiques de l'État à des fonctions relevant de la protection
linguistique, réglemente, conformément au
décret législatif du 13 janvier 2016, n° 16,
l'exercice de fonctions administratives liées
à la mise en œuvre des dispositions des articles 9 et 15 de la
loi n° 482 de 1999
et ceux destinés à la coordination des tâches confiées aux
établissements d'enseignement en matière d'enseignement des langues
des minorités historiques.
Tâches des autorités locales 3) Les autorités locales
doivent adapter leurs statuts et règlements selon les principes
contenus dans la
loi n° 482 de
1999 et à la loi actuelle.
Planification régionale des interventions Participation du public Relations avec les autres minorités linguistiques
Consulta de su sardu 3) [...] 5) La Consulta détient un rôle consultatif vis-à-vis de la
région pour l'application des règles linguistiques et d'orthographe
et pour la définition de la politique linguistique régionale. Elle
exprime son avis sur les actes visés à l'article 5, paragraphes 1 et
3. L'avis doit être exprimé dans les vingt jours suivant la demande,
après quoi il est ignoré. Certification linguistique 3) La Région doit, en accord avec les études de l'Université de la Sardaigne et les instituts sur la culture et la langue catalane qualifiés, appliquer à la langue sarde et au catalan d'Alghero les critères de certification du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
4) [...] |
Capo II Articolo 10 Disciplina delle funzioni amministrative 1) La Regione, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 16 del 2016, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 a favore della lingua sarda e del catalano di Alghero, definite quali lingue delle minoranze storiche ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge, relativamente a:
2) Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione tiene conto dell'esigenza di garantire livelli omogenei di tutela delle lingue delle minoranze storiche nell'intero territorio delimitato ai sensi dell'articolo 2, comma 5. 3) Per le medesime finalità di cui al comma 1, le autonomie locali, le camere di commercio e le aziende sanitarie possono presentare alla Regione progetti, anche a carattere culturale che, nel rispetto della legge n. 482 del 1999 e in coerenza con la presente legge, prevedano di realizzare a livello locale ulteriori gradi di tutela, valorizzazione e diffusione delle lingue delle minoranze storiche. 4) La Giunta regionale, con propria deliberazione approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27, definisce le linee guida per la predisposizione delle richieste di finanziamento da parte delle amministrazioni territoriali e locali di cui al comma 3, con le quali definisce gli ambiti di intervento, gli aspetti procedurali, i requisiti dei progetti e le competenze linguistiche minime richieste agli operatori. 5) Per l'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 16 del 2016, lo Stato trasferisce annualmente alla Regione una specifica assegnazione finanziaria. Il programma di spesa annuale di cui all'articolo 5, comma 3, disciplina le modalità di utilizzo delle risorse e, qualora necessario ad assicurare lo svolgimento delle predette funzioni, a garanzia dei diritti linguistici delle minoranze e l'integrazione delle risorse statali trasferite con risorse del bilancio regionale. 6) Il Consiglio regionale, nell'ambito dell'autonomia funzionale e organizzativa ad esso riconosciuta, disciplina con proprio regolamento l'utilizzo delle lingue delle minoranze storiche nei propri lavori e nella redazione dei propri atti. Articolo 11 Sportelli linguistici (Ofitzios de su sardu) 1) La Regione, al fine di assicurare una capillare ed omogenea attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, si dota di un'organizzazione amministrativa articolata sul territorio regionale. A tal fine, istituisce una rete di sportelli linguistici che comprende uno sportello linguistico regionale, uno ad Alghero, uno a Sassari, uno in Gallura e uno a Carloforte e non più di 10 sportelli linguistici che svolgono un'attività di coordinamento territoriale (Ofitzios de su sardu) e offrono servizi ad una pluralità di comuni. 2) In particolare, la rete degli sportelli linguistici svolge, a livello locale, i seguenti compiti:
3) Lo sportello linguistico regionale svolge, inoltre, i seguenti compiti:
4) Al personale assegnato ai compiti di cui ai commi 2 e 3 è richiesta una conoscenza scritta e orale della lingua corrispondente almeno al livello C1, certificato secondo le modalità previste dall'articolo 9. 5) [...] 6) [...] 7) [...] 8) [...]. Articolo 12 Uso della lingua negli uffici pubblici del sistema Regione e nella comunicazione istituzionale 1) La Regione, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, promuove e sostiene l'uso delle lingue delle minoranze storiche negli uffici delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998 e impronta la comunicazione istituzionale alla forma bilingue. 2) In particolare, le amministrazioni del sistema Regione provvedono alla traduzione, con pari evidenza grafica della lingua italiana, nei seguenti casi:
3) Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si utilizza lo standard linguistico di riferimento di cui all'articolo 8, comma 4. 4) [...] 5) [...] Articolo 13 Toponomastica e cartellonistica 1) Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 482 del 1999, la Regione sostiene la ricerca e il ripristino delle denominazioni in lingua sarda, conformi alle tradizioni e agli usi locali, di comuni, vie, piazze, frazioni e località in genere e la predisposizione della relativa segnaletica verticale bilingue. 2) La Regione, ai fini di cui al comma 1 e in collaborazione con le autonomie locali, provvede alla ricognizione e catalogazione del patrimonio linguistico e toponomastico storico e alla predisposizione e divulgazione dell'atlante linguistico e toponomastico della Sardegna. 3) La denominazione ufficiale in lingua sarda, da aggiungere alla denominazione in italiano, è deliberata dalle autonomie locali previa intesa con la Regione. 4) La toponomastica e le denominazioni ufficiali in catalano di Alghero sono deliberate dall'amministrazione comunale di Alghero. 5) La Regione fornisce ad altre pubbliche amministrazioni, compresi i concessionari di pubblici servizi, la consulenza per la scrittura e la traduzione in lingua sarda, in catalano di Alghero, o in sassarese, gallurese e tabarchino della cartellonistica. Può, inoltre, prevedere forme di sostegno finanziario, affinché le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico negli immobili sede di uffici aperti al pubblico, nei porti, aeroporti, stazioni e mezzi di trasporto, sia corredata di traduzione con pari evidenza grafica rispetto alla lingua italiana. 6) La Regione, nel rispetto delle disposizioni del Codice della strada, promuove la stipula di specifiche intese con l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade S.p.A., con le province e con i comuni secondo il livello di competenza, finalizzate alla sostituzione della segnaletica stradale con cartellonistica bilingue in tutta la rete viaria della Sardegna. Articolo 14 [...] |
Chapitre II Article 10 Réglementation des fonctions administratives
2) Dans l'exercice des fonctions visées au paragraphe 1, la Région
tient compte de la nécessité de garantir des niveaux de protection
homogènes des langues des minorités historiques sur l'ensemble du
territoire délimité, conformément au paragraphe 5 de l'article 2. 6) Le Conseil régional, dans les limites de l'autonomie fonctionnelle et organisationnelle qui lui est reconnue, réglemente avec ses propres règles l'emploi des langues des minorités historiques dans ses travaux et dans la rédaction de ses propres actions. Article 11 Bureaux linguistiques (Ofitzios de su sardu)
2) En particulier, le réseau des bureaux d’aide linguistique doit s’acquitter des tâches suivantes au niveau local:
3) Le Bureau linguistique régional effectue également les tâches suivantes:
4) Le personnel affecté aux tâches visées aux paragraphes 2 et 3 est
tenu de posséder une connaissance écrite et orale de la langue
correspondante au niveau C1 au minimum, certifié conformément aux
procédures définies à l'article 9. Emploi de la langue dans les services publics du système
régional et dans la communication institutionnelle
3) Aux fins visées aux paragraphes 1 et 2, la norme linguistique de
référence visée à au paragraphe 4 de l'article 8 doit être utilisée. Toponymie et conception des affiches |
Capo III Articolo 15 Quota regionale dei piani di studio 1) La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, formula gli indirizzi per la definizione della quota dei piani di studio personalizzati riservata alle regioni. 2) La Giunta regionale, con propria deliberazione, approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27, individua gli indirizzi per la quota regionale di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle seguenti priorità:
Articolo 16 [...] Articolo 17 Insegnamento e utilizzo veicolare 1) Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 482 del 1999 nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado situate nei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, le istituzioni scolastiche inseriscono nel percorso educativo linguistico, in orario curriculare, l'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche e quello nelle lingue delle minoranze storiche di tutte le materie del curricolo, secondo modalità specifiche corrispondenti a ciascun ordine e grado scolastico. 2) La Regione promuove nelle scuole secondarie di secondo grado l'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche e quello nelle lingue delle minoranze storiche di tutte le materie del curricolo nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti). 3) Le istituzioni scolastiche definiscono, nell'ambito della propria autonomia e delle linee guida di cui all'articolo 16, i tempi, le metodologie didattiche, i criteri di valutazione degli alunni e, nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio previsti dai contratti collettivi, le modalità di impiego dei docenti. 4) La scelta se avvalersi dell'insegnamento della lingua sarda o del catalano di Alghero è esercitata al momento dell'iscrizione scolastica. L'opzione espressa mantiene la sua validità per la durata dell'intero ciclo scolastico e può essere modificata all'inizio di ciascun anno scolastico. 5) Al fine di accrescere la consapevolezza dei benefici del plurilinguismo sulle giovani generazioni la Regione promuove la più ampia comunicazione delle opportunità previste dalla presente legge per l'apprendimento e consolidamento della conoscenza delle lingue delle minoranze storiche nelle scuole della Sardegna. 6) [...] 7) [...] 8) [...] 9) La Regione sostiene l'attività di insegnamento della lingua sarda anche attraverso l'inserimento di tutor che svolgono assistenza e consulenza in ambito scolastico secondo le modalità stabilite nelle linee guida di cui all'articolo 16, comma 3, lettera o). Le attività di cui al presente comma sono svolte dal personale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e). 10) Il materiale prodotto dalle istituzioni scolastiche è reso fruibile alle altre scuole attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche di condivisione. 11) Gli interventi finanziari di cui al comma 6 si estendono anche al sassarese, gallurese e tabarchino. Articolo 18 Insegnamento della storia e della letteratura della Sardegna 1) La Regione promuove, nel rispetto dell'autonomia didattica e nell'ambito della quota regionale dei piani di studio, l'inserimento nell'offerta formativa dell'insegnamento, anche in italiano, delle materie riferite alla Sardegna di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a). 2) La Regione sostiene le attività di cui al presente articolo limitatamente all'acquisto del materiale didattico necessario all'insegnamento, prodotto secondo le modalità previste nell'articolo 21. Articolo 19 Laboratori didattici extracurricolari in lingua sarda 1) La Regione sostiene, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di laboratori didattici in orario extra-curriculare nei quali le attività siano svolte in lingua sarda, in catalano di Alghero e in sassarese, gallurese e tabarchino. I laboratori possono essere aperti anche alle famiglie degli alunni. 2) Le proposte progettuali relative alla realizzazione dei laboratori didattici possono essere presentate da operatori professionalmente qualificati e in possesso di un'adeguata conoscenza orale della lingua certificata secondo le modalità previste dalla presente legge. 3) La Giunta regionale con propria deliberazione approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27, stabilisce i criteri di valutazione, la modalità di presentazione dei progetti e le competenze linguistiche minime richieste agli operatori. Le proposte che superano positivamente la procedura di valutazione sono inserite nel catalogo dei laboratori didattici extracurriculari in lingua dal quale le istituzioni scolastiche possono selezionare i laboratori. Articolo 20 Personale docente 1) L'attività di insegnamento è svolta da docenti che abbiano la conoscenza della lingua di livello almeno C1, certificata secondo le modalità previste dall'articolo 9. Possono insegnare i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica interessata o, in subordine, in altra istituzione scolastica o comunque i soggetti in possesso dei requisiti per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. 2) [...] 3) [...] 4) [...] 5) [...] Articolo 21 Produzione di materiale didattico 1) La Regione sostiene la produzione di materiale didattico originale, anche in forma multimediale, e il doppiaggio di materiale audiovisivo utile all'insegnamento veicolare della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino e allo svolgimento delle attività educative. 2) Il materiale è elaborato secondo le indicazioni delle linee guida di cui all'articolo 16 e i contributi sono concessi a favore di soggetti in possesso dei requisiti previsti nella deliberazione di cui all'articolo 22, comma 4. |
Chapitre III Article 15 Participation régionale des plans d'étude
Article 16 [...] Article 17 Enseignement et utilisation des
langues véhiculaires 2) La Région doit promouvoir dans les établissements d'enseignement secondaire des minorités historiques les langues de ces minorités historiques dans toutes les matières du programme, dans le cadre de l'amélioration de l'offre éducative visée dans la loi du 13 juillet 2015, n° 107 (Réforme du système national d'éducation et de formation et délégation pour la réorganisation des dispositions législatives en vigueur). 3) Les institutions scolaires
doivent définir, dans le cadre de leur
autonomie et des lignes directrices visées à l'article 16, le
calendrier, les méthodes d'enseignement, les critères d'évaluation
des élèves et, dans le respect des obligations de service globales
prévues par les conventions collectives, les méthodes pédagogiques
des enseignants. Enseignement de l'histoire et de la littérature de
la Sardaigne
2) La Région soutient les activités visées dans le présent article
limitées à l'achat de matériel pédagogique nécessaire à
l'enseignement, produites conformément aux procédures décrites à
l'article 21.
Ateliers pédagogiques parascolaires en langue sarde
3) Le Conseil régional,
par une résolution approuvée
conformément aux procédures énoncées à l'article 27, établit les
critères d'évaluation, la manière de présenter les projets et les
compétences linguistiques minimales requises des agents qualifiés. Les
propositions qui réussissent avec succès la procédure d’évaluation sont
incluses dans le catalogue des laboratoires didactiques
parascolaires dans la langue dans laquelle les établissements
d’enseignement peuvent sélectionner les laboratoires. Personnel enseignant Production de matériel pédagogique
|
Capo IV Articolo 22 Interventi nel settore dei mass media, dell'editoria, dell'informatica e del web 1) In attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 482 del 1999 e per conseguire le finalità previste dalla presente legge, la Regione sostiene e incentiva l'utilizzo della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino nel settore dei mass media, dell'editoria, dell'informatica e del web. 2) In particolare, costituiscono oggetto di finanziamento:
a) la pubblicazione nei quotidiani, nei periodici e
nelle testate giornalistiche on line, di articoli
nelle lingue di cui al comma 1; 3) La Regione sostiene le emittenti televisive e radiofoniche che trasmettono, anche in forma associata, esclusivamente nelle lingue di cui al comma 1. 4) La Giunta regionale, con propria deliberazione approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27, individua i requisiti dei beneficiari e i criteri per la concessione dei contributi. Articolo 23 Contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo 1) Ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 482 del 1999, il contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo assicura condizioni per la tutela delle lingue delle minoranze storiche. 2) [...] |
Chapitre IV Article 22 Interventions dans les domaines des médias, de l'édition, de
l'informatique et du Web a) par la publication dans des journaux,
les magazines et les journaux en ligne
d'articles dans les langues visées au paragraphe 1; Article 23 Contrat de service avec le concessionnaire de service public de
radio et de télévision |
Capo V
Articolo 24 1) La Regione, anche in attuazione dell'articolo 6 della legge n. 482 del 1999, promuove la collaborazione con le università per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e formazione a sostegno delle finalità della presente legge. A tal fine stipula un'apposita convenzione che può prevedere, tra gli altri, i seguenti contenuti: a) percorsi di formazione e aggiornamento permanente, in particolare percorsi formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori; b) corsi universitari finalizzati anche al rilascio delle certificazioni linguistiche di cui all'articolo 9; c) corsi universitari, master di primo o secondo livello specificamente dedicati alla lingua e letteratura sarda; d) corsi universitari di etnomusicologia; e) organizzazione di convegni, incontri di studio e seminari di carattere scientifico e divulgativo; f) attività di studio e ricerca e realizzazione di pubblicazioni di carattere scientifico anche in collaborazione con università, accademie, scuole di studi superiori e altri centri di ricerca a livello regionale, nazionale e internazionale; g) assegnazione di premi per tesi di laurea; h) attività di certificazione linguistica di cui all'articolo 9; i) assegnazione di assegni di studio, borse di dottorato, contratti di ricerca di durata almeno biennale, nelle materie disciplinate dalla presente legge. 2) La Regione, con la collaborazione delle Università di Cagliari e Sassari, promuove l'istituzione dell'"Academia de su sardu" costituita da ricercatori, docenti ed esperti di comprovata fama, di lingua e linguistica sarda. Essa svolge attività di studio e di consulenza scientifica sulle caratteristiche strutturali e funzionali della lingua e sulla sua evoluzione. La Giunta regionale, con propria deliberazione approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27, disciplina la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dell'Accademia. Articolo 25 Sostegno a organismi privati 1) La Regione, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 482 del 1999, per conseguire gli obiettivi della presente legge sostiene l'attività dei soggetti privati che abbiano come finalità statutaria lo studio, la ricerca, la formazione, la salvaguardia e promozione della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino, in particolare:
a) la diffusione delle lingue anche al fine di
favorire la trasmissione intergenerazionale; 2) I destinatari dei contributi sono soggetti riconosciuti e radicati stabilmente nel territorio regionale che possano vantare particolari meriti nella promozione del bilinguismo e che svolgano un'attività qualificata e continuativa negli ambiti di cui al comma 1. La Giunta regionale con propria deliberazione approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27, definisce i criteri per la concessione dei contributi.
Articolo 26 1) La Regione considera il proprio patrimonio culturale immateriale elemento costitutivo dell'identità sarda; a tal fine, tutela, valorizza e promuove le arti proprie veicolate attraverso la lingua, ne assicura la libera espressione, la diffusione nella società e ne sostiene l'apprendimento scolastico. 2) Rientrano nelle arti proprie della Sardegna, veicolate in lingua sarda, in catalano di Alghero, in sassarese, gallurese e tabarchino: a) i linguaggi poetici musicali della tradizione che comprendono le seguenti espressioni specifiche della cultura sarda:
b) il canto, afferente ai diversi generi musicali, che comprende tutte le espressioni musicali, anche moderne e contemporanee, cantate, monodiche, polivocali e d'insieme; c) il cinema e il teatro. 3) [...] 4) Nell'ambito del programma di cui al comma 3 sono previsti contributi a favore dei soggetti che, in forma singola o associata, promuovono le arti proprie attraverso le seguenti attività:
5) [...] |
Article 24 Collaboration avec les universités de Sardaigne a) des cours de formation et de mise à jour permanente, en particulier des cours de formation spécifiques pour enseignants, interprètes et traducteurs; b) des cours universitaires visant également à émettre les certifications linguistiques visées à l'article 9; c) des cours universitaires de type masters du premier ou du second degré spécifiquement consacrés à la langue et à la littérature sardes; d) des cours universitaires d'ethnomusicologie; e) l'organisation de conférences, de réunions d'étude et de séminaires à caractère scientifique et informatif; f) des activités pédagogiques et de recherche ainsi que la réalisation de publications scientifiques, également en collaboration avec des universités, des académies, des établissements d’enseignement supérieur et d'autres centres de recherche aux niveaux régional, national et international; g) l'attribution de prix pour les thèses de diplôme; h) les activités de certification linguistique visées à l'article 9; i) l'octroi de bourses d'études, de bourses de doctorat et de contrats
de recherche d'une durée d'au moins deux ans dans les matières
régies par la présente loi. Soutien aux organismes privés a) la diffusion des langues afin également de favoriser la
transmission intergénérationnelle; Interventions en faveur des arts
particuliers véhiculés à travers le
langage a) les langages musicaux poétiques de la tradition qui incluent les expressions spécifiques suivantes de la culture sarde:
b) le chant, appartenant à différents genres musicaux, englobant toutes les expressions musicales, même modernes et contemporaines, chantées, monodiques, poly-vocales et les ensembles; c) le cinéma et le théâtre.
5) [...] |
Capo VI Articolo 27 [...] Articolo 28 [...] Articolo 29 Clausola valutativa 1) Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta gli effetti prodotti dalla politica linguistica regionale. 2) A tale fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta una relazione al Consiglio regionale con la quale riferisce:
3) Il Consiglio e la Giunta regionale rendono accessibili i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative e pubblicano i documenti relativi all'attività di cui al presente articolo. Articolo 30 Abrogazioni e modifiche legislative 1) Sono abrogati: a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, e 27 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna); [...] Articolo 31 Norma finanziaria 1) Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 511 500. [...] Articolo 32 Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). |
Chapitre VI Article 27 [...] Article 28 [...] Article 29 Clause d'évaluation 2) À cette fin, la Junte régionale présente au Conseil régional, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport avec lequel elle rend compte:
3) Le Conseil et la Junte régionale doivent rendre les
données disponibles ainsi que les informations recueillies pour les
activités d'évaluation et publier les documents relatifs aux
activités visées dans le
présent article.
Abrogations et modifications législatives a) les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26 et 27 de la Loi régionale du 15 octobre 1997, n° 26 (Promotion et valorisation de la culture et de la langue de la Sardaigne); [...] Article 31 Norme financière Entrée en vigueur |