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Italie
Décret du président de la République du 2 mai 2001, no 345
Titre italien: Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche Publié au Journal officiel du 13 septembre 2001 |
Le Décret du président de la République du 2 mai 2001, no 345, sert de règlement d'application à la loi du 15 décembre 199, no 482. La présente version française est traduite de l'italien par Jacques Leclerc et n'a par conséquent qu'une valeur informative.
Decreto del Presidente della Repubblica
Regolamento di attuazione della legge IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 6 e 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche; Considerato che l’art. 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, prevede per la sua attuazione l’emanazione di norme regolamentari; Acquisito il parere delle regioni interessate; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 15 gennaio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione dell’11 aprile 2001; E M A N A Articolo 1 Ambito di applicazione 1) Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in seguito denominata "legge". 2) Il presente regolamento disciplina altresì l’attuazione della legge alla minoranza linguistica slovena, con riferimento alle disposizioni della legge medesima che trovano ancora applicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena dalla regione Friuli Venezia Giulia". 3) L’ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica previste dalla legge coincide con il territorio in cui la minoranza è storicamente radicata e in cui la lingua ammessa a tutela è il modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica. 4) Entro novanta giorni dal ricevimento delle richieste avanzate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge, i consigli provinciali, sentiti i comuni, sono tenuti a pronunciarsi, sulla delimitazione dell’ambito territoriale con atto motivato. Lo stesso termine decorre dalla comunicazione dei risultati della avvenuta consultazione di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge, con la quale la popolazione residente nel comune si è pronunciata favorevolmente alla delimitazione dell’ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela. 5) La presenza della minoranza si presume quando il comune o parte di esso sia incluso nella delimitazione territoriale operata da una legge statale o regionale anteriore all’entrata in vigore della legge e che si riferisca esclusivamente alle lingue ammesse a tutela dall’articolo 2 della legge stessa. 6) Entro quindici giorni dalla adozione dei provvedimenti di delimitazione territoriale o di variazione di essa i presidenti dei consigli provinciali ne danno comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e al Ministero dell’interno – Ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche, nonché al Ministero delle comunicazioni, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e alla regione interessata. 7) Le minoranze linguistiche di cui all’articolo 2 della legge, nei casi previsti dall’articolo 3, comma 3, della legge medesima, entro quindici giorni dalla costituzione degli organismi di coordinamento e di proposta ne danno comunicazione, per il riconoscimento, alle amministrazioni previste al comma 4 del presente articolo. Per gli organismi di coordinamento e di proposta già istituiti dalle minoranze, la comunicazione avviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dal presente regolamento. Articolo 2 Uso della lingua delle minoranze nelle scuole materne, elementari e secondarie di primo grado
1) Al fine di assicurare l’apprendimento della lingua ammessa a tutela
nelle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4 della legge, il
Ministro della pubblica istruzione, prima dell’inizio di ogni anno
scolastico, indica i criteri generali per l’attuazione delle misure
contenute nell’articolo 4 della legge. Articolo 3 Iniziative in ambito universitario e scolastico a favore della lingua delle minoranze 1) Il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica favoriscono le attività di ricerca, formazione, aggiornamento professionale ed educazione permanente a sostegno delle finalità della legge. Essi, in sede di coordinamento ministeriale, definiscono annualmente un quadro formativo di riferimento nel rispetto dell’autonomia didattica delle istituzioni universitarie e scolastiche delle regioni interessate; nell’ambito di tale quadro di riferimento le istituzioni universitarie e scolastiche prevedono percorsi formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori e le istituzioni universitarie attivano corsi universitari di lingua e cultura delle minoranze linguistiche di cui all’articolo 2 della legge. Articolo 4 Uso della lingua delle minoranze da parte dei membri dei consigli comunali, comunità montane, province e regioni
1) Gli statuti e i regolamenti degli enti locali ed i regolamenti interni
dei consigli regionali, nei cui territori si applicano le disposizioni di
tutela, stabiliscono le forme e le modalità degli interventi in lingua
minoritaria da parte dei membri degli organi elettivi. Articolo 5 Pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato nella lingua ammessa a tutela 1) I comuni nei territori individuati ai sensi dell’articolo 3 della legge, si avvalgono di traduttori qualificati per la pubblicazione nella lingua ammessa a tutela degli atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché degli enti pubblici non territoriali. Articolo 6 Uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle pubbliche amministrazioni 1) In attuazione dell’articolo 9 della legge, gli uffici delle pubbliche amministrazioni, nei comuni di cui all’articolo 3 della legge medesima, istituiscono almeno uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela e possono prevedere indicazioni scritte rivolte al pubblico, redatte, oltre che in lingua italiana, anche nella lingua ammessa a tutela, con pari dignità grafica. 2) Le amministrazioni pubbliche interessate, anche di concerto e nel quadro di un programma di misure tra loro coerenti, sentite le istituzioni di cui all’articolo 16 della legge, e nell’ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 1, dell’articolo 8, valutano l’opportunità di modulare gli interventi finanziari ed organizzativi secondo esigenze omogenee connesse alla tutela della lingua. 3) Gli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, per la finalità di cui all’articolo 9, comma 2, della legge, possono anche stipulare convenzioni con istituti pubblici di ricerca e professionali, istituzioni scolastiche, università, ed altri soggetti istituzionali o con associazioni senza scopo di lucro, operanti nell’ambito territoriale da almeno tre anni, al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla legge, ovvero consorziarsi tra loro per le suddette medesime finalità. 4) Per gli atti aventi effetti giuridici ha efficacia solo il testo in lingua italiana. In attuazione dell’articolo 9 della legge, gli enti locali, nei cui territori si applicano le disposizioni di tutela, disciplinano l’uso scritto ed orale della lingua ammessa a tutela nelle rispettive amministrazioni. Tutte le forme di pubblicità degli atti previsti da leggi sono effettuate in lingua italiana, ferma la possibilità di effettuarle anche nella lingua ammessa a tutela. Articolo 7 Riconoscimento del diritto al ripristino dei nomi originari 1) La domanda, il provvedimento, le copie relative, gli scritti e i documenti prodotti ai fini dell’art. 11 della legge sono esenti da ogni tassa. Copia del decreto di ripristino del nome o del cognome è trasmessa dal prefetto al sindaco del comune di residenza, che ne dà comunicazione agli uffici e alle amministrazioni interessati, nonché all’ufficiale dello stato civile, perché si provveda alle annotazioni di cui all’art. 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, limitatamente, per quanto concerne i discendenti maggiorenni, a coloro che abbiano prestato il proprio consenso. Il consenso è prestato mediante esplicita dichiarazione, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità che viene allegata alla domanda. Articolo 8 Procedure di finanziamento 1) Entro il 15 febbraio di ogni anno il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato consultivo di cui all’art. 12 del presente regolamento, definisce con decreto i criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2) Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici a
carattere nazionale trasmettono, entro il termine perentorio del 30 giugno
di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per gli affari regionali, un programma dettagliato degli interventi
relativi agli adempimenti previsti dall’articolo 9 della legge,
quantificando contestualmente il fabbisogno. Articolo 9 Toponomastica 1) L’applicazione dell’articolo 10 della legge, è disciplinata dagli statuti e dai regolamenti degli enti locali interessati. 2) Nel caso siano previsti segnali indicatori di località anche nella lingua ammessa a tutela, si applicano le normative del codice della strada, con pari dignità grafica delle due lingue. Articolo 10 Interpreti e traduttori 1) In materia di incarichi agli interpreti e ai traduttori, si applicano le disposizioni vigenti legislative e contrattuali, anche sotto il profilo del trattamento economico. Articolo 11 Contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo 1) Nell’ambito delle finalità di cui all’art. 12 della legge la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e il conseguente contratto di servizio individuano, di preferenza nel territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della società stessa cui sono attribuite le attività di tutela della minoranza, nonché il contenuto minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per ciascuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie. 2) La convenzione ed il contratto di servizio in corso vengono adeguati, in sede di prima attuazione a quanto previsto dal comma 1. Articolo 12 Comitato tecnico consultivo 1) Il Ministro per gli affari regionali almeno due volte l’anno consulta, ai fini della applicazione della legge, l’apposito Comitato tecnico consultivo, istituito con proprio decreto il 17 marzo 2000. Articolo 13 Disposizione transitoria 1) Nella prima fase di applicazione del presente regolamento i termini di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 8, sono fissati in tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; i termini di cui ai commi 5, 6, 7, del medesimo articolo 8 sono fissati, rispettivamente, in quattro, cinque e sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2) Il presente regolamento si applica alla minoranza linguistica slovena fino alla completa operatività della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli Venezia Giulia". 3) Entro un anno dalla sua entrata in vigore il presente regolamento è sottoposto a revisione. |
Décret du président de la République Règlement d'application de la loi LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Attendu les articles 6 et 87, 5e paragraphe de la Constitution; Attendu le paragraphe 1 de l'article 17 de la loi du 23 août 1988, no 400; Attendu la loi du 15 décembre 1999, no 482, présentant des règles en matière de protection des minorités linguistiques historiques; Ayant considéré que l'article 17 de la loi du 15 décembre 1999, no 482, prévoit pour son application l'élaboration de normes réglementaires; Ayant reçu l'avis des régions intéressées; Ayant entendu l'avis du Conseil d'État, ayant rapporté les sections consultatives pour les actes normatifs lors de l'assemblée du 15 janvier 2001 ; Attendu la délibération du Conseil des
ministres adoptée lors de la
réunion du 11 avril 2001 ; PROMULGUE Article 1er Domaine d'application 1) Le présent règlement est
promulgué selon les termes de l'article 17 de la
loi du
15 décembre 1999, no 482, dorénavant appelée «loi». 4) Quatre-vingt-dix jours avant
la réception des requêtes présentées et assujetties au paragraphe 1 de l'article 3 de la loi, les conseils
provinciaux, régionaux et municipaux sont tenus
de se prononcer sur la
délimitation de l'espace territorial par un acte justificatif. La même
limite prend effet lors de la communication des résultats de la
consultation produite selon le paragraphe 2 de l'article 3 de la loi, avec laquelle la
population résidant dans la commune s'est prononcée
favorablement pour la délimitation du domaine territorial dans lequel
s'appliquent les dispositions de protection. L'emploi de la langue des minorités dans les écoles maternelles,
primaires et secondaires de premier degré Article 3 Initiatives
dans le domaine scolaire et universitaire en faveur de la
langue des minorités Article 4 L'emploi de la langue des minorités de la part des membres des
conseils communaux,
des communautés de montagnes, des provinces et des régions Article 5 Publication des actes officiels de l'État dans la langue
reconnue pour la protection L'emploi oral et écrit des langues déclarées sous protection dans les bureaux des administrations publiques 1) En conformité avec
l'article 9 de la loi, les bureaux des administrations publiques, dans les communes
prévues à l'article 3 de ladite loi, prévoient au moins un guichet
(service) pour les citoyens qui utilisent la
langue déclarée sous protection et peuvent prévoir des indications écrites
adressées au public, rédigées en plus de l'italien également dans la langue bénéficiant de la protection, avec un choix typographique identique.
3) Les bureaux des administrations publiques relatives au
paragraphe 1, aux fins de l'article 9.2 de la loi, peuvent également
prévoir des ententes avec des institutions publiques en recherche et en
profession, avec des établissements scolaires et des universités et
autres organismes institutionnels ou avec des associations sans but
lucratif, œuvrant dans l'espace territorial depuis au moins trois ans, afin
de trouver et de former du personnel en mesure de répondre
aux exigences prévues par la loi, ou se concerter entre eux pour les
mêmes susdites fins. Article 7 Reconnaissance du droit au rétablissement des noms
d'origine Article 8 Procédures de financement 2) Les administrations de l'État et les organismes publics
non économiques à caractère national transmettent, avant le délai péremptoire
du 30 juin de chaque année, à la présidence du Conseil des ministres
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Département pour les
affaires régionales —, un programme détaillé des interventions relatives aux
réalisations prévues à l'article 9 de la loi, en quantifiant
contextuellement les besoins. Article 9 Toponymie Article 10 Interprètes et traducteurs 1) En matière de tâche d'interprétariat et de traduction, les dispositions contractuelles et légales en vigueur s'appliquent, même au point de vue des conditions salariales. Article 11 Contrat de service avec les sociétés concessionnaires des services
publics de la radiotélévision Comité consultatif
technique Art. 13
Disposition transitoire 2) Le présent règlement s'applique à la minorité linguistique
slovène jusqu'à la mise en vigueur complète de la loi du 23 février
2001, no 38, portant sur les «Règles en matière de protection de la
minorité linguistique slovène de la région du Frioul-Vénétie Julienne». |